giovedì 27 aprile 2017

Blocco di Uber e necessità di riforma del settore: una riflessione politico-legislativa.

Insieme all'On. Catalano, ho redatto un breve commento a seguito dello stop imposto dal Tribunale di Roma al servizio Uber Black. Benché tale stop sia stato sospeso in sede di reclamo, la questione non è ancora definita, e il testo che segue è quindi pienamente attuale. Si tratta di una serie di riflessioni inevitabilmente a caldo, rispetto alle quali, in un'ottica più a lungo termine, siamo più che disponibili a confrontarci da un punto di vista giuridico e politico-legislativo.

Il 7 aprile scorso, la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma, ad esito di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (R.G.76465/2016), si è pronunciata in merito alla legittimità dei servizi offerti da Uber in Italia, con una sentenza di sicuro impatto per tutto il settore del noleggio con conducente (nel prosieguo, NCC). Gli scriventi intendono qui esaminare alcune delle questioni giuridiche alla base di tale decisione, anche al fine di stimolare una riflessione sulla disciplina vigente in materia di servizi pubblici non di linea e sull’opportunità di una sua riforma.

Fra le prime questioni di merito, il giudice ha dovuto valutare se dovessero ritenersi effettivamente in vigore le modifiche alla L. 21/1992 introdotte dall’art. 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009. Attraverso tali modifiche, il legislatore aveva previsto, per i servizi di noleggio con conducente, già precedentemente regolamentati, una serie di prescrizioni particolarmente rigide, se non proprio punitive. Il Governo allora in carica, a fronte della grave portata anticoncorrenziale delle nuove norme - censurata dalla stessa AGCM - pose rimedio immediatamente. Attraverso l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’entrata in vigore delle norme di cui al citato art. 29, co. 1-quater. Tuttavia, a causa di un mancato coordinamento del successivo articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 e, a catena, di tutte le proroghe disposte di anno in anno da allora, dal 2010 è scaturito un grave conflitto interpretativo tra organi giudiziari, forze di polizia e, addirittura, diversi poteri dello Stato, avente ad oggetto proprio l’entrata in vigore o meno delle disposizioni de qua.

Il Tribunale di Roma ha tuttavia rilevato che tale conflitto interpretativo deve oggi ritenersi risolto, o quantomeno superato, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 244/2016, Infatti, attraverso l’art. 9, comma 3 di tale Legge, il legislatore, “come desumibile dalle espressioni usate -‘conseguentemente’; ‘si intende’ – ha voluto interpretare, quindi con effetto retroattivo, le norme contenenti le precedenti proroghe riguardanti il termine di adozione del decreto ministeriale previsto dal d.l. 25.3.2010 n.40, nel senso di ritenere differito, con dette proroghe, anche il termine di efficacia dell’art.29 comma 1 quater del d.l. n.207 del 2008.” Il giudice ha aggiunto che, anche qualora si volesse negare la natura di norma di interpretazione autentica del citato art. 9, comma 3, comunque esso disporrebbe, dalla propria entrata in vigore, una nuova sospensione. Le norme dell’art. 29, co. 1-quater, quindi, non sono in vigore.


Dall’esame della disciplina legale di taxi e NCC, il giudice ha rilevato la natura essenzialmente locale di tali servizi. Ciò si evincerebbe dall’aver affidato ai Comuni, in base ai criteri stabiliti dalle regioni, l’esercizio delle funzioni amministrative, significativi poteri regolamentari nell’ambito della programmazione territoriale, la competenza nello stabilire il numero e il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio, le modalità di svolgimento dello stesso, nonché i requisiti per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC. Ne conseguirebbe, secondo il Tribunale, l’obbligo per gli NCC di dotarsi di rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, benché ciò non sia in effetti esplicitato dalla Legge 21/1992, la quale anzi precisa, all’art. 13, comma 3, che il servizio di ncc può essere effettuato senza limiti territoriali.

Ciò premesso, Uberblack consentirebbe agli autisti un doppio aggiramento della normativa. Prima di tutto, attraverso la app gli NCC avrebbero modo di intercettare un’utenza indifferenziata mentre circolano per la pubblica via, anziché unicamente utenza specifica che ad essi si rivolge “presso la rimessa”. Secondariamente, consentirebbe ai propri conducenti di operare stabilmente al di fuori dell’ambito territoriale all’interno del quale hanno ottenuto l’autorizzazione e nel quale dovrebbero quindi avere la rimessa..

Inoltre, Uber non agirebbe come semplice intermediario ma andrebbe considerato come organizzatore di un’attività di trasporto a scopo di lucro, in quanto “promuove, organizza e gestisce l’intero servizio di trasporto effettuato dai singoli vettori dotati di autorizzazione ncc, provvedendo anche all’indicazione delle tariffe, sulle quali, a prescindere dall’eventuale minore pattuizione tra autista ed utente, parametra i propri compensi, curando gli incassi”. Uber entrerebbe quindi in concorrenza con gli altri fornitori di servizi di trasporto non di linea, e tale concorrenza andrebbe qualificata come sleale verso i taxi e gli NCC regolari. Verso i primi, in quanto gli autisti Uber non soggiacciono a tariffe amministrate, verso i secondi in quanto recide il legame tra i propri autisti e la loro rimessa. Infine, verso entrambe le categorie, in quanto, a differenza degli ordinari noleggiatori, intercettano anche utenza indifferenziata.

Il Tribunale si è altresì pronunciato sull’asserita illegittimità costituzionale della Legge 21/1992, per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione. Quanto a quest’ultimo articolo, l’incostituzionalità, secondo i resistenti, sarebbe dipesa dal contrasto della normativa italiana con gli articoli 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Il giudice, rigettando tale tesi, non ha ritenuto “che detta normativa sia idonea a limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori (art.102 TUEF), in quanto non impedisce di per sé l’utilizzazione delle nuove tecnologie, quale può essere una app, per il servizio ncc, ben potendo utilizzarsi la nuova tecnologia in modo rispettoso della normativa pubblica disciplinante il servizio consentendo, per esempio agli utenti di rintracciare, invece che il singolo autista, la rimessa di ncc più vicina o di visualizzare le rimesse site nel comune di interesse, favorendo un più rapido contatto con le stesse e consentendo al titolare di gestire liberamente il servizio utilizzando una vettura ancora parcheggiata nella rimessa ovvero una vettura in fase di rientro dall’ultimo servizio espletato.” La Legge sarebbe poi conforme all’art. 3 della Costituzione, in quanto le diverse modalità di esercizio dei servizi taxi e NCC sarebbero dirette al ragionevole obiettivo di consentire una diversa modulazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea al fine di soddisfare diverse tipologie di consumatori. Infine, anche la tesi del contrasto con l’art. 41 Cost. sarebbe priva di pregio, posto che quest’ultimo già prevede, nella sua formulazione, la possibilità di limiti alla libertà economica quali quelli che discendono dalla Legge 21/1992.

Il giudice, si è pronunciato su diversi, ulteriori punti (per esempio, sulla legittimazione passiva delle società resistenti), che non verranno in questa sede commentati, in quanto le questioni ad essi sottesi risultano di importanza secondaria in un’ottica legislativa. Venendo quindi al dispositivo, il Tribunale di Roma, accertata una condotta di concorrenza sleale, ex art.2598 n.3 c.c., sia in capo alle società del gruppo Uber, sia all’autista F.M., ha inibito “alle parti resistenti di porre in essere il servizio di trasporto pubblico non di linea con l’uso della app Uber Black e delle analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van, disponendo il blocco di dette applicazioni con riferimento alle richieste provenienti dal territorio italiano, nonché di effettuare la promozione e pubblicizzazione di detti servizi sul territorio nazionale”.

Nel complesso, la decisione offre degli spunti e delle argomentazioni ricche di interesse. Ciò non impedisce, peraltro, di sottolineare alcuni dubbi da parte degli scriventi. Un passaggio di motivazione problematico, che avrebbe meritato forse un maggiore approfondimento, è quello relativo alla legittimità della normativa in relazione alle norme del TFUE. Se é vero, come osservato dal giudice, che l’utilizzo di un’applicazione web non è precluso dalla normativa vigente, è altrettanto vero che Uber e servizi simili (compresi quelli sviluppati da taxi) si basano su tecnologie ulteriori rispetto al mero uso di internet su dispositivi portatili. Centrale in questi servizi e connesse applicazioni è infatti la reciproca geolocalizzazione delle parti, che consente alle stesse di ottimizzare i tragitti riducendo i tempi di attesa. Nel momento in cui la normativa italiana impedisse, come ritenuto dal Tribunale di Roma, la geolocalizzazione del veicolo NCC, sostituito dall’indicazione di una rimessa fissa, essa costringerebbe il consumatore a tempi di attesa sistematicamente più lunghi. Vietando al consumatore di sfruttare la tecnologia di geolocalizzazione - già esistente su pressoché ogni dispositivo mobile commercializzato - per conoscere la posizione del veicolo più vicino, la normativa gli imporrebbe un servizio meno ottimizzato e di minore qualità, con un conseguente danno. Gli scriventi non intendono qui sostenere che la Legge 21/1992, come interpretata dalla sentenza de qua, sia necessariamente illegittima per contrarietà con gli obblighi derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione Europea, anche alla luce della specialità riconosciuta ai servizi di trasporto urbano non di linea, e delle prassi e normative degli altri paesi europei. Ciononostante, la motivazione del Tribunale non pare pienamente soddisfacente e la questione merita di essere considerata più a fondo.


Il vero punto critico è però logicamente anteriore, e riguarda l’esatta interpretazione da dare alle norme della L. 21/1992. Tali norme, da un lato disciplinano il noleggio con conducente, come correttamente rilevato dal giudice, in un’ottica di servizio locale. Dall’altro, però, espressamente prevedono che esso può essere effettuato senza limiti territoriali. La contraddittorietà della disciplina rende necessario un sistematico intervento della magistratura per ricondurla ad unità. Il singolo giudice si trova quindi a dover valorizzare o gli aspetti localistici, o l’espressa assenza di limiti territoriali, delineando un equilibrio che comunque varrà per quel singolo caso. Da questo punto di vista, la ricostruzione operata dal Tribunale di Roma, che ha fatto prevalere il primo elemento sul secondo, è legittima e non irragionevole. E tuttavia, non è univoca alla luce del dato testuale.

Altro serio dubbio interpretativo è quello da dare ai concetti di “utenza indifferenziata” e di “utenza specifica”. Si tratta di elementi fondamentali della disciplina, in quanto delineano gli ambiti di utenza riservati, rispettivamente, a taxi e NCC. La Legge però, non dà alcuna definizione e i termini, nell’italiano comune, sono di estrema genericità. Il giudice ha ritenuto per esempio che quella di Uber sia utenza indifferenziata. E tuttavia, il fatto che per accedere al servizio l’utenza debba (i) registrarsi a una piattaforma, (ii) stipulare un contratto, (iii) installare software proprietario, consente ancora di ritenerla indifferenziata? Gli scriventi ne dubitano. Che dire, poi dei servizi di taxi su prenotazione nominativa, e in particolare di servizi come il taxi-aeroporto con il tassista che attende l’utente con un cartello nominativo all’uscita degli imbarchi, o del taxi come macchina nuziale? Si tratta di servizi taxi destinati a un’utenza tutt’altro che indifferenziata e che vanno infatti a sovrapporsi perfettamente con i servizi di noleggio con conducente. Vi è poi un’ulteriore questione interpretativa legata all’ambito dell’utenza del noleggio con conducente:, cosa vuol dire che l’utenza di tale servizio deve “avanzare richiesta presso la rimessa”? La norma, pur nascendo già vecchia al tempo della sua emanazione, aveva ancora un senso nel 1992. In quegli anni, i cellulari non erano ancora diffusi nel nostro paese e i servizi di trasporto non di linea si prendevano quindi o “al volo” su strada, o richiedendoli attraverso linea telefonica fissa. Ma oggi, una tale norma può essere interpretata ragionevolmente? E se sì, come? E altrimenti, quanto ancora si dovrà aspettare affinché il legislatore la sostituisca con una più adatta, dopo un quarto di secolo di attesa?

Da ultimo, riteniamo di dover citare uno dei primi passaggi della motivazione, nel quale il giudice non ha trattato un vero e proprio punto di diritto, rilevante per la decisione, ma ha piuttosto posto una premessa di ordine generale. In tale passaggio, il Tribunale ha osservato che il compito ad esso spettante non è quello “di valutare l’efficienza della normativa vigente in relazione alle attuali esigenze relative al trasporto pubblico non di linea ovvero la migliorabilità di detta disciplina in un senso più concorrenziale, come auspicato da più parti, ma di valutare la fondatezza o meno delle contestazioni oggetto del ricorso alla luce della legislazione attualmente in vigore.” Si tratta di un’osservazione scontata in un sistema caratterizzato dalla divisione dei poteri, sistema nel quale il giudice deve applicare le Leggi anche qualora ne rilevi l’inefficacia, l’inefficienza o l’ingiustizia, salvo ovviamente il rispetto della Costituzione, e in particolare del principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui al suo articolo 3. E tuttavia, il fatto stesso che il giudice, prima di entrare nel merito, abbia sentito di dover ribadire i limiti del potere giudiziario, dovrebbe portare il legislatore a ricordarsi che è proprio oltre quei limiti che comincia il proprio potere, ossia quello legislativo. E’ al Parlamento che spetterebbe semmai “valutare l’efficienza della normativa vigente” e di riformarla “in un senso più concorrenziale, come auspicato da più parti”, senza delegare continuamente alla magistratura il compito di distillare una disciplina più o meno organica da un insieme contraddittorio e lacunoso di norme.

Non possiamo nascondere la nostra preoccupazione per il futuro del settore del noleggio con conducente. Si tratta di molte migliaia di lavoratori italiani, quotidianamente consegnati all’arbitrio applicativo di una normativa obsoleta e disorganica, che in 25 anni il legislatore non ha avuto la capacità, né la volontà di riformare.

On. Ivan Catalano
Avv. Gabriele Matteo Fiorentini

giovedì 30 marzo 2017

Il migliore avvocato non è quello che vince le cause, ma quello che le evita.

La missione primaria dell'avvocato è quella di tutelare nel migliore dei modi l'interesse dei propri assistiti. Proprio per questo, sono convinto che il migliore avvocato non sia quello che vince le cause, ma quello che le evita. La mia esperienza in Corte d'Appello a Milano mi ha convinto che una parte significativa della cittadinanza si sia infantilizzata nei propri rapporti con lo Stato. Troppo spesso, i singoli sentono la necessità di rivolgersi all'autorità e alla forza dello Stato (nella sua veste giudiziaria) per dispute che invece ben potrebbero e dovrebbero essere risolte bilateralmente. Per questa ragione, l'avvocato ha anche un ruolo pedagogico. Deve portare il proprio assistito non certo a condividere, ma - questo sì - a tollerare le ragioni della sua controparte, nel minimo necessario per una composizione pacifica della controversia. Ad oggi, il laureato in giurisprudenza verosimilmente non dispone delle competenze necessarie per tale ruolo. Anche per questo, sono fondamentali sia la qualità della pratica forense, sia la serietà nel percorso di formazione permanente (malgrado i vizi macroscopici e strutturali che lo affliggono). Sono felice che la mia prima esperienza formativa obbligatoria sia stata proprio in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Il convegno tenutosi il 30/03/2017 alla Camera, e organizzato dall'Osservatorio sull'uso dei sistemi ADR, è riuscito a offrire, pur nell'eterogeneità dei temi trattati, numerosi spunti di approfondimento a chi, come me, si è avvicinato a un mondo in parte ancora sconosciuto.

giovedì 19 gennaio 2017

Mai 2011, la crise en Lybie et le défis d'une politique étrangère commune pour l'UE.

J'ai récemment retrouvé ce texte, que j'écrivis dans le mai 2011. J'ai décider de le publier sur mon blog, vus que les les thèmes abordés conservent toute leur actualité.

Alors que la crise militaire en Afrique du Nord ne semble pas proche de sa fin, il est nécessaire pour les  États et les citoyens de l’Union Européenne de réfléchir sur son début.  Insouciants des positions de leurs homologues italiens et allemands, le président français Nicholas Sarkozy et son entourage ont lancé une difficile opération militaire. L’opération prétend être justifiée sur la base d’une résolution des Nations Unies, alors que celle-ci demandait seulement l’instauration d’une no-fly zone et non pas le renversement du régime de Qaddafi.

Quel que soit le jugement de l’histoire sur cette guerre (dont les conséquences, en janvier 2017, paraissent tragique, ndr), elle a démontré l’absence d’une politique étrangère européenne. Bien que ses compétences ne cessent d’augmenter, l’Union Européenne apparaît comme une institution principalement économique. Le manque d’une politique militaire et étrangère commune est logique, car l’UE n’est pas une fédération, mais une forme très avancée de collaboration entre États indépendants. Dans le domaine de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC) cette collaboration existe au niveau intergouvernemental, et non pas au niveau institutionnel-communautaire. Donc, ce n’est pas l’existence d’une politique étrangère autonome qui peut être critiquée, mais le fait qu’elle ait été pensée et sans aucune consultation avec ses partenaires. L’attitude française pendant cette crise semble exprimer un mépris de l’idée même de collaboration.

Pourtant, les bénéfices d’une politique étrangère commune seraient importants. L’Europe parle aujourd’hui avec vingt-sept voix différentes et le résultat est que trois quarts de ces voix ne sont pas entendues. Les quelques voix qui peuvent être entendue sont flébiles et incomparablement plus faible que la chinoise, l’américaine et l’indienne. Nos divisions nous rendent proies des autres grandes puissances. Est-il normal que l’influence d’une Russie paranoïaque, peu peuplée et encore déstabilisé soit si grande en Europe? Si l’Europe, si forte en population, richesse et culture, était vraiment unie c’est bien le contraire qui arriverait. À en profiter ne serait pas seulement les peuples de l’Union, mais la paix et la stabilité de l’Eurasie entière.

Si la création d’une politique étrangère commune demeure le grand dessin à accomplir, les difficultés qui nous en séparent sont aussi grande. Les nations européennes ne veulent pas renoncer à une telle partie de leur souveraineté. Pays comme l’Espagne, le Royaume-Uni et, surtout, la France ne sont pas seulement des nations, ce sont les  États qui ont crée l’idée de nation. En plus, certains pays ont des fortes influences qu’ils ne veulent risquer de perdre. La France a un rôle important en Afrique, le Royaume-Uni ne peut se passer de ses relations avec le Commonwealth et de la special relationship ave les  États-Unis. En outre, les nouveaux membres de l’Est sortent de l’expérience tragique du bloc soviétique et sont trop fiers de l’indépendance qu’il viennent de gagner à nouveau pour y renoncer en grande ou petite partie.

Que faire alors pour avancer le long du chemin tracé par Spinelli, Monet et les autres pères de l’intégration européenne ? Bien que leur valeur soit surtout symbolique, certaines nouveautés du Traité de Lisbonne indiquent la bonne direction : la création d’un Président de l’Union, d’un Ministre européen des affaires  étrangères (qui a conservé le nom de Haut Représentant de la PESC), l’augmentation de pouvoir du Parlement de Strasbourg et, dernier mais pas par importance, d’un service diplomatique propre de l’EU.


Cela n’est bien sur pas assez. Trouver un accord à 27 pour une politique étrangère commune semble impossible, mais la solution pourrait être une Europe à deux vitesses. Les succès de l’approche fonctionnaliste à l’intégration nous indiquent que la politique des petits pas peut porter à grands résultats. Comme les hommes de mer d’autres temps, les hommes politiques et les citoyens qui soutiennent l’idée d’une politique étrangère commune doivent avoir patience et attendre que le vent soit propice, sans pour autant perdre de vue leur destination finale.

mercoledì 18 gennaio 2017

A difesa del bilinguismo paritario in #AltoAdige #SudTirol .

Sono stato pochi giorni fa in Trentino e in Alto Adige, vedendo di persona i tentativi di alcune frange politiche di attizzare il sentimento nazionalista germanico in senso marcatamente anti-italiano. 

Né gli equilibri politici romani, né i rapporti cordiali e produttivi con i rappresentanti della minoranza linguistica tedesca ci autorizzano a chiudere un occhio su un fenomeno così pericoloso per l'unità nazionale. Fenomeno che, se tollerato, non rimarrà necessariamente limitato al Sud Tirolo, essendo suscettibile di riproporsi anche in altre aree del paese. 

L'ottica, ovviamente, non deve essere quella, speculare, di un antistorico estremismo nazionalista italiano, ma quella di una ferma, irremovibile difesa del principio del bilinguismo paritario. Mi associo quindi all'appello dei 48, recentemente sottoscritto da alcuni dei più importanti studiosi dell'Accademia della Crusca a difesa dei toponimi italiani, che vi invito a diffondere e sostenere.

venerdì 23 dicembre 2016

Se cede #Shengen, vince il terrorismo.

Sospendere Shengen, ripristinando i controlli alle frontiere nazionali, a seguito del recente attacco terroristico a Berlino, sarebbe un errore dalle conseguenze incalcolabili. La libera circolazione delle persone non è solo il più immediato beneficio derivante dall'integrazione europea, ma è anche il segno tangibile di quanto l'Unione non sia una struttura con fini meramente commerciali, ma un valore e un'opportunità molto più ampia per l'esistenza dei suoi cittadini.

Stiamo affrontando una minaccia terroristica portata avanti da qualche centinaio di persone su una popolazione di centinaia di milioni. Davvero intendiamo cedere a questa infima minoranza? Davvero siamo disposti a prendere in considerazione una misura come la sospensione di Shengen, che colpirebbe duramente, anche a livello economico, milioni di persone? Se abbandoniamo Shengen, rendiamo i nostri popoli più poveri e più divisi, per inseguire una maggior sicurezza comunque incerta nell'an e nel quantum. Così facendo, consegnamo ai terroristi una vittoria che mai sarebbero in grado di ottenere da soli. I politici che chiedono l'abolizione di Shengen vorrebbero atteggiarsi a uomini forti, ma la via che indicano è quella del cedimento, della debolezza, dell'egoismo e della codardia.

La strada da seguire è esattamente quella opposta e si fonda su resilienza, coesione e cooperazione.
Dobbiamo potenziare la capacità delle nostre comunità di reagire positivamente a eventi traumatici e a stress persistenti, quali quelli generati dal fenomeno terroristico, trasformando la minaccia in una fonte di coesione e solidarietà tra gli individui e tra i popoli del continente. Dobbiamo poi studiare forme di cooperazione piú avanzate nell'intelligence, nella difesa e nella gestione della politica estera.
Le frontiere da sorvegliare ci sono già, ma non sono certo quelle interne, tra i singoli Stati nazionali: sono quelle dell'Europa.

domenica 20 novembre 2016

Kyenge shock: fotografata con Omar al-Mukhtār: ecco cosa è successo... una piccola riflessione su clickbait e disinformazione online.


Non c'è nessuna foto imbarazzante dell'On. Kyenge, anche perché Omar al-Mukhtār è stato impiccato nel 1931. Se hai visto questo titolo su un social network e ci hai creduto, la combinazione di parole chiave ha raggiunto il suo scopo. In tal caso, non è verosimilmente la prima volta che vieni ingannato in questo modo, per farti fare un click o, ancora meglio, una condivisione. Oggi, però, l'ho fatto perché non ne posso più di vedere decine dei miei contatti cadere così facilmente nelle trappole della disinformazione online e dei clickbaits.

Con questo ultimo termine si indicano dei contenuti specificamente concepiti per generare profitti pubblicitari ai siti che li ospitano, a scapito della verità e della qualità delle notizie, sfruttando titoli accattivanti e sensazionalisti o immagini d'effetto, che incitano a cliccare link e a farli condividere. Il tipico post clickbait é costruito in modo da darti abbastanza informazioni per attrarre il tuo interesse, ma non abbastanza da soddisfare la tua curiosità, così spingendoti a cliccare sul link. Generalmente. dopo aver cliccato, emerge l'effettiva scarsità di contenuto della pseudonotizia, partita con un titolo sensazionalistico che corrisponde in minima parte al contenuto della "notizia". Esistono interi portali anche in Italia, che vivono con questo espediente, alcuni dei quali, come tzetze, con un traffico e una diffusione imponente. Sul suo blog, Raffaele Giovanditti offre una serie di esempi di clickbait, una casistica che spiega più di mille parole.

In astratto, il clickbaiting non parrebbe un fenomeno così pericoloso. Sembra, più che altro, la versione online di quella forma di giornalismo scandalistico diffuso nel mondo anglosassone, noto come yellow journalism (un esempio probabilmente conosciuto anche in Italia è quello del "giornale" inglese Sun).  Tuttavia, quando questo genere di contenuti, grazie alla viralità delle piattaforme online, diventa una delle principali forme di informazione di una larga parte della popolazione, diventa un problema sociale e politico.

Questi contenuti esagerati, falsi o ingannevoli diventano ancor più pericolosi quando non sono semplicemente diretti ad arricchirsi, ma sono inseriti in un disegno di vera e propria propaganda politica. In questo caso non siamo più nel campo del clickbaiting inteso in senso stretto, ma nel campo di una forma nuova e virale di disinformazione. I giornali anglosassoni, negli ultimi giorni, stanno approfondendo proprio l'influenza avuta da questa disuctibile propaganda nell'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti.

Oltre alla viralità, questa forma di disinformazione è resa ancor più pericolosa da un fenomeno noto come echo chamber. Nella nostra vita digitale, ciascuno di noi tende a inserirsi in comunità di persone simili, visitando e collaborando a pagine/forum sulla base di comunanze di interessi e, collegandosi sui social network con persone a sé affini. In una tale comunità virtuale, un'opinione non viene spesso a trovarsi contrapposta a quella contraria, ma viene al contrario continuamente ribadita e rilanciata (per questo si chiama effetto "eco"), rafforzandosi quindi sempre di più a ogni passaggio, per ogni partecipante.

Faccio un esempio, necessariamente semplificato, per capirci: su un forum di discussione nazionalista, condivido un articolo con opinioni molto estreme contro i profughi, articolo rispetto al quale sono inizialmente solo in parte d'accordo, perché in effetti è forse fin troppo estremo. Se però le altre persone che frequentano il forum riscontrano tutte positivamente l'articolo e lo rilanciano, con nuovi post di uguale tenore, ciò rinforzerà la mia opinione, che inizialmente era favorevole ma non fino in fondo. Dopo alcuni passaggi, non mi porrò più dubbi e condividerò totalmente l'opinione estrema dell'articolo da me originariamente postato.

Nella realtà, questo avviene non tanto sul singolo post, ma sul complesso delle mie condivisioni nel corso del tempo, e tuttavia è reciproco, nel senso che io non solo ricevo l'eco degli altri, ma creo anche io un eco a ciascuno di loro. Un fenomeno del genere si è sempre verificato in tutte le comunità chiuse. Oggi però una percentuale sempre maggiore delle nostre interazioni sociali avviene tramite internet, mentre un tempo la discussione di temi politici e sociali si faceva essenzialmente dal vivo, spesso in luoghi pubblici come i caffè, i treni, i luoghi di lavoro e di studio. In questi luoghi, era inevitabile confrontarsi con una pluralità di opinioni, anche contrarie, e ciò portava a ripensamenti, riflessioni e mediazioni. L'esatto contrario di ciò che avviene oggi: ciascuno di noi interagisce principalmente in un fortino virtuale di persone che in gran parte già la pensano come noi.

In un tale ambiente, la disinformazione corre molto veloce. Infatti, leggendo una pseudo-notizia che corrisponde all'idea che già mi sono fatto su una determinata tematica (per esempio su un crimine apparentemente commesso da degli immigrati), tenderò a considerarlo vero, senza fare alcuna verifica, e magari condividerò di nuovo il relativo contenuto, così contribuendo a diffondere ulteriormente la falsità. Così faranno tutti gli altri nella mia "comunità virtuale" e la nostra opinione ne risulterà ulteriormente rafforzata, e così via in un ciclo continuo di radicalizzazione.

Eppure basterebbe poco per sgonfiare le menzogne. Per esempio, hai verificato che la notizia abbia una data precisa, e individui il tempo e il luogo dei fatti? Le bufale meno raffinate spesso non indicano quando è avvenuto il fatto, così da rendere impossibile una verifica e da poter ritornare virali anche a distanza di tempo. E poi, l'autore si è firmato? L'autore identifica le sue fonti? Se la fonte è un altro articolo, quest'ultimo ha a sua volta una fonte? Nota bene, un semplice link in ipertesto non è di per sè una fonte attendibile. Spesso articoli falsi usano come fonte... un altro articolo falso, magari con due o tre passaggi. Addirittura, una volta ho trovato un articolo A) che linkava come fonte l'articolo B), che linkava a sua volta come fonte l'articolo A).

Può accadere, ogni tanto, che qualcuno evidenzi che la notizia è una bufala. Tuttavia, in una comunità di opinioni omogenee, ciò non avverrà mai abbastanza spesso da fare cambiare opinione. La comunità infatti si auto-assolverà per aver condiviso la falsità, in quanto dopotutto essa è credibile, corrispondendo all'idea che i suoi membri si sono fatti della realtà. Non ho scelto il titolo sulla Kyenge a caso, ma sulla base di una discussione effettivamente letta su facebook. Un mio contatto aveva condiviso l'ennesima denuncia scandalizzata di una supposta dichiarazione offensiva contro gli italiani apparentemente proferita dall'ex ministro Kyenge. Dopo che - fatto raro - qualcuno aveva commentato fornendo una fonte che dimostrava la falsità della notizia, il suo autore aveva risposto qualcosa del genere: "sai, con tutte le cose indecenti e assurde che dice la Kyenge contro gli italiani, poteva anche starci".

Peccato però che la Kyenge non abbia mai insultato gli italiani, e le decine di dichiarazioni offensive o provocatorie che le sono attribuite siano tutte false, dalla prima all'ultima.

Prima di congedarmi, vi segnalo la lista nera dei siti di disinformazione/clickbait compilata da un noto sito di fact checking italiano. Magari, la prossima volta, prima di condividere un contenuto o di metterci un like, verificate anche l'attendibilità di chi lo ha pubblicato.



mercoledì 14 settembre 2016

#cyberbullismo: anche di fronte alla morte, il legislatore resti razionale.

Ore 00.15 di questa notte: appoggio la testa sul cuscino, sento il sonno che si avvicina. Di colpo, però, un pensiero balena e mi riporta alla lucidità. Mi rendo conto che la tragica notizia del suicidio di Tiziana Cantone, di cui ho letto poco prima su Facebook, non potrà non inserirsi nelle discussioni in corso sulla PDL Cyberbullismo. 

Le criticatissime norme penali introdotte in questa proposta, in parte snaturandola, e di cui molti si aspettavano la soppressione, potrebbero ora essere approvate sull'onda emotiva. Poco importa che la loro applicabilità al caso di specie sia dubbia, poco importa che non introducano un bel niente, ma trasformino -in peggio - qualcosa che già c'è. "Bisogna dare un segnale" è il messaggio che inizia a rimbalzare. 

Come ci testimoniano ancora oggi le opere di Manzoni, il potere, in Italia, ha una lunga e consolidata tradizione nel piegarsi alle invocazioni di forca provenienti dalle piazze. La logica, la razionalità e l'efficacia dissuasiva del sistema penale diventano inutili orpelli di fronte all'emozione totalizzante e alla rabbia vendicativa del popolo. Spero però che la Camera abbia la consapevolezza e il coraggio di non cedere, almeno oggi. Quanti danni vogliamo ancora fare cedendo a logiche emergenziali e a ondate emozionali nella costruzione del nostro sistema penale?