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mercoledì 18 gennaio 2017

A difesa del bilinguismo paritario in #AltoAdige #SudTirol .

Sono stato pochi giorni fa in Trentino e in Alto Adige, vedendo di persona i tentativi di alcune frange politiche di attizzare il sentimento nazionalista germanico in senso marcatamente anti-italiano. 

Né gli equilibri politici romani, né i rapporti cordiali e produttivi con i rappresentanti della minoranza linguistica tedesca ci autorizzano a chiudere un occhio su un fenomeno così pericoloso per l'unità nazionale. Fenomeno che, se tollerato, non rimarrà necessariamente limitato al Sud Tirolo, essendo suscettibile di riproporsi anche in altre aree del paese. 

L'ottica, ovviamente, non deve essere quella, speculare, di un antistorico estremismo nazionalista italiano, ma quella di una ferma, irremovibile difesa del principio del bilinguismo paritario. Mi associo quindi all'appello dei 48, recentemente sottoscritto da alcuni dei più importanti studiosi dell'Accademia della Crusca a difesa dei toponimi italiani, che vi invito a diffondere e sostenere.

giovedì 11 febbraio 2016

Il contratto imposto ai propri candidati dal M5S è valido?


Negli ultimi due mesi, assorbito dalla preparazione a tempo pieno dell'esame di abilitazione alla professione forense, non ho potuto aggiornare il blog. Uscito vincitore dalla lotta, riprendo l'attività su questo blog. Voglio condividere con voi il parere, richiestomi dall'On. Catalano, sulla validità giuridica di un problematico documento che tutti i candidati del Movimento 5 stelle dovranno firmare per essere messi in lista alle prossime amministrative. Il contenuto di tale documento è stato recentemente reso noto da La Stampa e ha fatto un certo scalpore per la previsione di penetranti limiti all'autonomia dell'eletto, a vantaggio delle volontà espresse dai "garanti" del M5S (Grillo e Casaleggio), e per la presenza di una sanzione di 150.000 Euro in caso di violazioni.

A seguire, in sintesi, il mio parere.

Sulla base degli estratti apparsi sulla stampa, la previsione in oggetto pare doversi qualificare come una clausola penale ex art. 1382 del codice civile. Con tale clausola, secondo la tesi prevalente, le parti accettano di predeterminare in via anticipata e forfettaria il danno derivante dall'eventuale inadempimento di una obbligazione. Il danneggiato viene in tal modo esonerato dalla necessità di provare il danno e la sua entità. Rimane, a tutela del debitore, la possibilità per il giudice di ridurre l'entità della penale di ammontare manifestamente eccessivo, ex art. 1384 c.c..

Tuttavia, il complesso delle disposizioni del contratto, comprensivo della clausola, non ha una funzione primariamente patrimoniale. Infatti, la funzione del contratto, esplicitata dai suoi proponenti e pure ricavabile dall'insieme delle disposizioni, è quella di limitare gravemente l'autonomia politica dell'eletto. E ciò non solo in relazione al mantenimento dell'appartenenza al partito, ma addirittura nell'esercizio delle principali funzioni istituzionali, coartando la volontà dell'eletto a vantaggio di soggetti estranei all'Istituzione di appartenenza e privi di mandato elettorale.

Ciò pare in contrasto con il divieto di mandato imperativo. Sebbene l'art. 67 si riferisca ai soli membri del Parlamento, si ritiene pacificamente che il divieto abbia la natura di principio generale dell'ordinamento (v. T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, sentenza del 9 marzo 2009, n. 75). Inoltre, anche la Carta Europea delle Autonomie Locali del 1985, firmata in sede di Consiglio d'Europa riafferma, all'art. 7 il divieto di mandato imperativo in riferimento, appunto, agli enti locali. Vale la pena di ricordare che la Legge. 30 dicembre 1989, n. 439, di ratifica ed esecuzione di tale Convenzione internazionale, ha quindi trasfuso questa previsione anche nel diritto interno, tra l'altro con una disposizione che, per la sua origine internazionale, ha una forza superiore alle Leggi ordinarie in virtù del disposto di cui all'art. 117, comma 1, Cost.

Ciò premesso, ritengo che il contratto, almeno in riferimento alle disposizioni qui esaminate, dovrebbe essere considerato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., poiché la sua causa (ossia la sua funzione tipica) è contraria a principi di ordine pubblico, ex art. 1343 c.c.. Certamente, in caso di violazione del contratto, l'eletto potrà essere chiamato a risponderne, politicamente, di fronte agli elettori (come nel caso del noto e non rispettato "contratto con gli Italiani" di Silvio Berlusconi). Al contrario, se convenuto in giudizio, ne uscirà verosimilmente vittorioso.

Come ultima nota, pare allo scrivente che l'impegno assunto dall'eletto possa però qualificarsi come "obbligazione naturale", esecutiva di un dovere morale o sociale ex art. 2034 c.c., con la conseguenza che qualora l'eletto inadempiente paghi la penale, non potrà chiederne la ripetizione in ragione della nullità del contratto.

Anche per ragioni anagrafiche, non ho una lunga esperienza in questioni di nullità di contratti connesse alla loro causa. Anche per questo, mi piacerebbe avere un riscontro sulla condivisione o meno della mia riflessione, e soprattutto potermi confrontare con tesi giuridiche di segno opposto.

A presto