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mercoledì 14 settembre 2016

#cyberbullismo: anche di fronte alla morte, il legislatore resti razionale.

Ore 00.15 di questa notte: appoggio la testa sul cuscino, sento il sonno che si avvicina. Di colpo, però, un pensiero balena e mi riporta alla lucidità. Mi rendo conto che la tragica notizia del suicidio di Tiziana Cantone, di cui ho letto poco prima su Facebook, non potrà non inserirsi nelle discussioni in corso sulla PDL Cyberbullismo

Le criticatissime norme penali introdotte in questa proposta, in parte snaturandola, e di cui molti si aspettavano la soppressione, potrebbero ora essere approvate sull'onda emotiva. Poco importa che la loro applicabilità al caso di specie sia dubbia, poco importa che non introducano un bel niente, ma trasformino -in peggio - qualcosa che già c'è. "Bisogna dare un segnale" è il messaggio che inizia a rimbalzare. 

Come ci testimoniano ancora oggi le opere di Manzoni, il potere, in Italia, ha una lunga e consolidata tradizione nel piegarsi alle invocazioni di forca provenienti dalle piazze. La logica, la razionalità e l'efficacia dissuasiva del sistema penale diventano inutili orpelli di fronte all'emozione totalizzante e alla rabbia vendicativa del popolo. Spero però che la Camera abbia la consapevolezza e il coraggio di non cedere, almeno oggi. Quanti danni vogliamo ancora fare cedendo a logiche emergenziali e a ondate emozionali nella costruzione del nostro sistema penale?

lunedì 14 marzo 2016

Legittima difesa: una modifica necessaria?

L'aula della Camera si appresta a votare una proposta di Legge (C. 2892) in materia di legittima difesa, presentata da alcuni deputati del Gruppo della Lega Nord, che hanno però ritirato nel frattempo la propria firma, ritenendo insoddisfacente la riformulazione del testo operata in Commissione Giustizia. Il deputato Catalano mi ha chiesto di illustrargli sinteticamente la questione, anche al fine di confrontarci sull'opportunità di una tale modifica normativa. Preliminarmente, è opportuno descrivere l'istituto della legittima difesa.

La legittima difesa, prevista dall'art. 52 codice penale, è una causa di giustificazione. Si intende, con tale termine,  una situazione in presenza della quale l'agente, pur realizzando un fatto astrattamente individuato come reato da una norma incriminatrice, non viene punito, in quanto il suo comportamento è considerato giuridicamente lecito. Per quanto di nostro interesse, l'agente non risponde dell'omicidio o delle lesioni provocate al suo aggressore, in presenza dei requisiti della legittima difesa indicati dall'art. 52, comma 1, c.p.. Tali requisiti consistono nella necessità di difendere un diritto, anche altrui, nel pericolo attuale di un offesa ingiusta, e nella proporzione tra quest'ultima e la difesa.

Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che tale ultimo requisito, che spesso viene valutato congiuntamente a quello della necessità, deve guardarsi alla luce dei beni giuridici rispettivamente messi in pericolo o danneggiati da offesa e difesa. Non è richiesta una perfetta equivalenza, potendo l'azione difensiva anche travalicare la misura di quella offensiva. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si ritiene non proporzionata la difesa che vada a colpire beni giuridici eterogenei e di rango maggiore rispetto a quello messo in pericolo o offeso dall'aggressore. Per esempio, non è proporzionato l'omicidio determinato dalla necessità di tutelare il solo patrimonio (v. Cass. n. 45407/2004). Neppure è proporzionata la lesione dell'incolumità personale, a fronte di un'offesa solo verbale (v. Cass. n. 2121/1985). Comunque, è necessaria una valutazione caso per caso, operata ex ante, sulla base della gerarchia tra i beni giuridici ricavabile dalla Costituzione.

Se l'agente travalica i limiti della legittima difesa, compreso quello della proporzione, deve rispondere, a seconda dei casi, per il reato doloso o colposo (in quest'ultimo caso si parla di eccesso colposo, previsto dall'art. 55 c.p.) corrispondente al fatto tipico posto in essere. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, c.p., risponde poi del reato colposo l'agente che per errore determinato da colpa, ritiene esistente una causa di giustificazione invece inesistente (c.d. scriminante putativa).

Già nel corso della XIV° legislatura, con la Legge 13 febbraio 2006, il legislatore è intervenuto a modificare l'istituto, prevedendo un particolare regime per la legittima difesa domiciliare (art. 52, comma 2, c.p.), applicabile nei casi di violazione di domicilio. In tali casi, la difesa è sempre considerata proporzionata, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi rientranti nel concetto di domicilio  di cui all'art. 614 c.p."usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione".

Si tratterebbe, come confermato da recente giurisprudenza (v. Cass. n. 28802/2014), di un'ipotesi speciale di legittima difesa e non di una nuova, autonoma, causa di giustificazione. La particolarità consiste nell'esistenza di una presunzione assoluta di proporzionalità tra offesa e difesaD'altra parte, questa previsione è a ben vedere temperata dai requisiti, cumulativi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 52, comma 2 c.p.. Anche nel secondo caso, a ben vedere, la difesa non è limitata al solo patrimonio, poiché deve esserci un pericolo di aggressione, e quindi una minaccia all'incolumità personale. In tal senso, la Suprema Corte, con sentenza Cass. n. 12466/2007, ha affermato che, anche dopo le modifiche del 2006, "la legittima difesa domiciliare non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione".

Per alcune forze politiche, e in particolare per la Lega Nord, già promotrice della modifica del 2006, l'attuale struttura della scriminante risulta troppo restrittiva, poiché non rende legittimo ledere, o addirittura uccidere, un intruso nella propria dimora. Per questo, si è arrivati a un ulteriore tentativo di riforma. Se fossero state approvate le modifiche all'art. 52 c.p. proposte dal Senatore Molteni, si presumerebbe la legittima difesa in capo a colui "che compie un atto per respingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale". I termini usati consentono di qualificare la presunzione come relativa (ossia salvo prova contraria), anche perché, diversamente opinando, la norma diventerebbe di dubbia compatibilità costituzionale, oltre che pericolosa da un punto di vista pratico. Ci si potrebbe poi interrogare se la "violenza o minaccia dell'uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite" si riferisca, come sembrerebbe, anche al caso di effrazione.

Ciò premesso, non si comprende bene in cosa andrebbe a cambiare l'assetto della legittima difesa. Infatti, già secondo la legislazione vigente, in caso di dubbio circa l'esistenza di una causa di giustificazione, il giudice deve assolvere l'imputato, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 3. Con tale norma il legislatore ha codificato, anche in riferimento alle cause di giustificazione, l'ordinaria regola in tema di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, al fine di superare un orientamento giurisprudenziale di senso contrario, sviluppatosi nella vigenza del precedente codice di procedura penale. Per cui, già oggi, in caso di dubbio, la legittima difesa si presume sussistente salvo prova contraria. E quindi, l'onere della prova già incombe sull'accusa.  A cosa serve allora la proposta Molteni? Sembrerebbe a nulla (giuridicamente, si intende, al netto di ogni possibile uso politico), se non ad appesantire ulteriormente l'art. 52 c.p..

Il testo però, come premesso, è stato radicalmente mutato dalla Commissione Giustizia. La nuova formulazione andrebbe a toccare non più l'art. 52 c.p., ma l'art. 59 c.p., in materia di legittima difesa putativa, prevedendosi che "la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto". A differenza che nel testo originale, vi è una presunzione, assoluta e quindi insuscettibile di prova contraria, di assenza di colpa in capo all'agente, al ricorrere di alcuni presupposti. La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nel proprio parere sulla proposta, ha evidenziato l'opportunità di "chiarire meglio il riferimento ai «limiti imposti» contenuto nel testo alla luce dei princìpi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie". Condivido tale osservazione, anche se sono altri i profili che più mi rendono perplesso.

Come si è visto, la presunzione opererebbe in presenza di un errore, conseguente a un grave turbamento psichico, a sua volta causato per dolo o colpa dalla persona contro cui è diretta la difesa. Per cui i giudici dovrebbero accertare prima di tutto l'esistenza di un grave turbamento psichico in capo all'agente nel momento del fatto. In caso di esito positivo, dovrebbero accertare un doppio nesso causale: quello tra l'offesa dell'intruso e il turbamento, e quello tra quest'ultimo e la difesa "eccessiva" posta in essere dall'offeso. E' significativo che nessuno di questi elementi sia suscettibile di essere accertato materialmente e oggettivamente, in quanto essi riguardano uno stato psichico. Lo stesso concetto di "grave turbamento psichico" appare poi di assai incerta delimitazione, e rischia di tradursi in una nuova fonte di arbitrio giurisprudenziale. Per diversi anni, fino a che non si disporrà di una ampia casistica a livello di giurisprudenza di legittimità, si assisterà ad applicazioni difformi della norma. E quando poi, finalmente, il sistema sarà riuscito ad assimilare il nuovo concetto, interverrà magari di nuovo il legislatore, per le proprie finalità politiche, facendo ricadere il sistema nel'incertezza!

Tra l'altro è più che lecito dubitare della portata innovativa delle nuova norma in relazione ai suoi effetti concreti. Abbiamo già osservato che l'accertamento dei presupposti della presunzione assoluta di assenza di colpa non si fonda su elementi di particolare solidità oggettiva. Verosimilmente, i giudici, nel valutarli, finiranno per ritenerli sussistenti in quei casi nei quali, già oggi, ritengono che l'errore in cui è caduto l'agente sia incolpevole. Al contrario, in presenza di un errore che essi - secondo l'attuale normativa - giudicano colpevole, potranno agevolmente ritenere inesistente, o quantomeno non sufficientemente grave, il turbamento psichico dell'agente, ovvero negare uno dei nessi causali (verosimilmente quello tra lo stato psichico e l'azione difensiva) sulla base di massime di esperienza.

In conclusione il mio giudizio sulla proposta, in entrambe le formulazioni, è tendenzialmente negativo. Le continue riforme sono assai deleterie per il diritto penale. Ciò è tanto più vero quanto più esse sono disorganiche, quanto più, anziché ridefinire le regole fondamentali, esse introducono eccezioni ed eccezioni all'eccezione. Ciò è tanto più vero, infine, quanto più le continue interpolazioni sono ravvicinate nel tempo: il diritto vive nella sua applicazione, e necessita di tempo per sedimentarsi e consolidarsi. Visto che, nella pratica, le modifiche saranno pure prive di effetti significativi, il costo (nei termini anzidetti) dell'intervento risulta ingiustificato.

Al solito, vi invito a farmi avere la vostra diversa opinione (motivata) e rimango sempre pronto, nel caso, a farla mia. Solo gli stupidi non cambiano mai idea.

giovedì 29 ottobre 2015

Omicidio stradale: un'altra ferita al sistema penale.

Chi mi conosce sa che, da quando con il deputato Ivan Catalano mi sono interessato all'argomento "omicidio stradale", la nostra riflessione sull'argomento ci ha portato prima a ragionare sulla proposta, poi a dubitare della sua bontà e, infine, a schierarci inequivocabilmente contro. E' già triste osservare come la classe dirigente del paese, confrontata a un fenomeno grave, ma strutturale, come quello delle morti da circolazione stradale, non conosca altra risposta se non quella del diritto penale. Ma anche da un punto di vista più specifico, la proposta approvata dalla Camera (C. 3169) presente gravi criticità.

L’operazione che si vuole fare, in continuità con erronee scelte passate, oggi incastonate nei commi 2 e, soprattutto, 3 dell’art. 589 cp è la seguente. Noi abbiamo già un reato di “omicidio colposo” che punisce chi, per colpa, cagiona la morte di un altro uomo. Si tratta di un reato “a forma libera”. Questa espressione significa che la Legge individua l’evento da evitare, in questo caso la morte di una persona, e punisce chi lo cagiona, indipendentemente dalle modalità e dai mezzi usati, purché - ovviamente - abbia agito quantomeno con colpa, ossia con negligenza, imprudenza, imperizia o con violazione di regole cautelari. Le proposte in discussione non aboliscono il reato di omicidio colposo, ma individuano dei casi che vengono estratti dalla fattispecie di reato generale (quella appunto di omicidio colposo) e travasati nella nuova fattispecie speciale - a forma vincolata - dell’omicidio stradale. Quest’ultimo è punito con una pena che, rispetto all’omicidio colposo “standard” è fino a sedici volte più alta nel minimo. Anche di più se si tiene conto delle aggravanti speciali!


Quindi, a parità di bene giuridico leso - la vita della persona - la pena dell’omicida può essere moltiplicata fino a 16 (anzi di più) sulla base delle caratteristiche di una condotta omicida consistente nel guidare, da ubriachi o drogati, un veicolo a motore. Compiere un’attività pericolosa - e la guida di un veicolo a motore è un attività intrinsecamente pericolosa - mentre si è in stato di alterazione psicofisica è certamente un comportamento colposo. Questo non si discute. Ma davvero, vi è - in automatico e in astratto -  più colpa in chi guida da ubriaco rispetto a chi, parimenti ubriaco, imbraccia una motosega e, nel potare la propria siepe, pota anche due passanti? A chi, sotto l’effetto di droga, fa volare un proprio amico giù da un balcone in uno stupido gioco? A chi, incurante delle procedure di sicurezza, fa morire i propri lavoratori soffocati in una cisterna, li fa bruciare in un deposito, li fa schiacciare da un pilone su un cantiere? No, in astratto, a parità di morto, non può affermarsi una automatica maggior colpevolezza in un caso piuttosto che in un altro prescindendo dalle particolarità di ogni singolo caso concreto.


E quindi, il bene leso è lo stesso (la vita umana), la colpevolezza in astratto è la stessa (potendo in concreto essere uguale, maggiore o inferiore in un caso piuttosto che nell’altro). Sulla base di cosa allora noi prevediamo questo aumento - anzi questa folle locupletazione - di pena? Ebbene, non vi è una valida ragione obbiettiva. La mera frequenza numerica, non andando a influire su entità della lesione e grado di colpevolezza, comunque non giustificherebbe un diverso trattamento penale. Ma anche andando a osservare tale frequenza scopriamo che tutti gli omicidi colposi, ma soprattutto quelli da incidente stradale, diminuiscono di anno in anno, secondo un trend stabile. Ma “l’allarme sociale” non si cura dei dati obbiettivi, “l’allarme sociale” non è un concetto razionale, non è un entità misurabile. L’allarme sociale” è un incerto, inafferrabile costrutto sociale. Esso pone le sue fondamenta sugli aspetti più emozionali di queste tragedie, ossia il dolore delle famiglie delle vittime e la paura di chi si identifica in esse. Questa base viene poi trattata e nutrita a livello mediatico, soprattutto da un certo modo di fare giornalismo, ma oggi anche da superficiali condivisioni sui social network, virali, imprecise nei contenuti, quasi un’evoluzione tecnologica delle vecchie catene di Sant’Antonio. Per non dire poi delle notizie deliberatamente false diffuse a fine di clickbaiting, specialmente quelle che incolpano di reati inesistenti, compresi investimenti letali, determinate e non casuali categorie di individui. E, da ultimo ma certo non per importanza, “l'allarme sociale” è spesso deliberatamente alimentato a livello politico, da chi correttamente si aspetta di trarne ricchi dividendi. Quella su cui stiamo discutendo è un’altra normativa illogica, disfunzionale, pronta ad aumentare la crescente disarmonia del Codice Rocco. Gli operatori del diritto potranno allungare i processi e affastellare carte su carte, a causa dei dissidi interpretativi e delle questioni, magari anche di costituzionalità, che scaturiranno da questa modifica.


Se davvero si vogliono ridurre i benefici e aumentare i tassi di carcerazione, si vada direttamente a intervenire sulle misure sostitutive, con un’azione riformatrice organica, e non aumentando drasticamente i minimi di singoli reati, arbitrariamente selezionati. Se si pensa che la morte di una persona, cagionata per colpa, debba essere punita più severamente, si intervenga direttamente sul minimo e/o sul massimo della cornice di pena edittale dell’art. 589 c.p., primo comma. Non solo l’omicidio stradale non deve diventare reato a , in nessuna delle formulazioni oggi proposte, tutte ugualmente viziate, ma anzi, sarebbero i commi 2 e 3 del citato articolo 589 a dover essere eliminati, e riportati a sistema in un’unica fattispecie di omicidio colposo, eventualmente aggravata - mantenendo il complessivo equilibrio con gli altri principali reati del codice. Le medesime considerazioni si applicano, ovviamente, alla nuova ipotesi di lesioni colpose, ma anche alla proposta - per fortuna per ora archiviata - di estendere a livello legislativo l’ambito del dolo eventuale in caso di omicidio stradale. Opzione che tra l’altro andrebbe in senso diametralmente opposto alla più recente e apprezzabile giurisprudenza delle Sezioni Unite (Corte Cassazione S.S.U.U. n. 38343/2014, c.d. caso Thyssenkrupp).

Non mi faccio illusioni. L'omicidio stradale diventerà Legge dello Stato. Quest'ulteriore piccola ferita alla logica del sistema renderà più pressante il problema - oggi assolutamente ignorato dalla politica - di dare al paese un Nuovo Codice Penale.

A presto.